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ECM: Programma Generale
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Il programma
nazionale di Educazione Continua in Medicina
Cos'è la
E.C.M.
La professionalità di un
operatore della Sanità può venire definita da tre caratteristiche
fondamentali:
- Il possesso di conoscenze teoriche
aggiornate (il sapere);
- Il possesso di abilità tecniche o
manuali (il fare);
- ll possesso di capacità comunicative e
relazionali (l'essere).
Il rapido e continuo
sviluppo della medicina ed, in generale, delle conoscenze biomediche, nonché
l'accrescersi continuo delle innovazioni sia tecnologiche che organizzative,
rendono sempre più difficile per il singolo operatore della sanità mantenere
queste tre caratteristiche al massimo livello: in altre parole mantenersi
"aggiornato e competente".
E' per questo scopo che, in
tutti i Paesi del mondo, sono nati i programmi di Educazione Continua in
Medicina (E.C.M.); essa comprende l'insieme organizzato e
controllato di tutte quelle attività formative, sia teoriche che
pratiche, promosse da chiunque lo desideri (si tratti di
una Società Scientifica o di una Società professionale, di una Azienda
Ospedaliera, o di una Struttura specificamente dedicata alla Formazione in
campo sanitario, ecc.), con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i
tempi la professionalità degli operatori della Sanità.
Naturalmente, ogni
operatore della Sanità provvederà, in piena autonomia, al proprio
aggiornamento; dovrà privilegiare, comunque, gli obiettivi formativi
d'interesse nazionale e regionale. La E.C.M. è finalizzata alla valutazione
degli eventi formativi, in maniera tale che il singolo medico, infermiere, o
altro professionista sanitario possa essere garantito della qualità ed
utilità degli stessi ai fini della tutela della propria professionalità; la
E.C.M., inoltre, è lo strumento per ricordare ad ogni professionista il suo
dovere di svolgere un adeguato numero di attività di aggiornamento e di
riqualificazione professionale.
La Commissione nazionale
per la formazione continua ha individuato, ai sensi dell'art.16-ter, comma
2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive
modificazioni, i temi prioritari di E.C.M (
obiettivi formativi d'interesse nazionale ).
Partecipare ai programmi di
E.M.C. è un dovere degli operatori della Sanità, richiamato anche dal
Codice Deontologico , ma è anche - naturalmente - un diritto dei
cittadini, che giustamente richiedono operatori attenti, aggiornati e
sensibili. Ciò è oggi particolarmente importante ove si pensi che il
cittadino è sempre più informato sulle possibilità della medicina di
rispondere, oltre che a domande di cura, a domande più complessive di
salute.
In cosa consiste
il programma nazionale di E.C.M.
Nel nostro Paese si
svolgono continuamente riunioni, congressi, corsi, ecc., finalizzati
all'aggiornamento ed al miglioramento della professione sanitaria. Alcuni di
essi sono di ottima qualità, altri forse meno. Alcuni hanno valenza
internazionale, altri nazionale, altri ancora regionale, altri infine del
tutto locale. Succede così che non di rado per il singolo medico,
infermiere, biologo, fisioterapista o altro professionista della Sanità sia
molto difficile orientarsi in questa ampia gamma di offerte formative, e
ancor di più valutarle in termini di effettiva utilità.
Il decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502,, come integrato dal
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 ha voluto istituzionalizzare
anche nel nostro Paese la E.C.M.
La elaborazione del
programma di E.C.M. è stata affidata, ai sensi dell'art. 16-ter del predetto
decreto legislativo, ad una
Commissione nazionale per la Formazione Continua , che ha il compito,
tra l'altro, di "...definire i crediti formativi che devono essere maturati
dagli operatori in un determinato arco di tempo..." e di "...definire i
requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono
attività formative...".
La Commissione, costituita
con
decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2000 , ha ritenuto di
elaborare, sulla base di precedenti esperienze europee, extraeuropee e
nazionali, un programma di E.C.M.; le linee fondamentali del programma sono
riportate nei punti seguenti.
>
A chi è diretto il
programma nazionale E.C.M.
Il programma nazionale di
E.C.M., di seguito illustrato, riguarda tutto il personale sanitario, medico
e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia
privata che pubblica.
Il programma nazionale prevede che l'E.C.M. deve essere controllata,
verificata e misurabile; inoltre, deve essere incoraggiata, promossa ed
organizzata.
E' esonerato dall'obbligo
dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero,
corsi di formazione post-base propri della tegoria di appartenenza (corso di
specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento
scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del
MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio
2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto
Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva
93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione
complementare es. corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 “Idoneità
all'esercizio dell'attività di emergenza” di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione
dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento
professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di
interventi contro l'AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135,
pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990) per tutto il periodo di
formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall'obbligo E.C.M.
i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della
gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui
alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto
il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati
alle predette disposizioni.
Cosa sono i crediti formativi
E.C.M.
I Crediti formativi E.C.M.
sono una misura dell'impegno e del tempo che ogni operatore
della Sanità ha dedicato annualmente all'aggiornamento ed al miglioramento
del livello qualitativo della propria professionalità.
Il credito è riconosciuto
in funzione sia della qualità dell'attività formativa che del tempo ad essa
dedicato in ragione delle specifiche professionalità. A titolo
esemplificativo, per quanto concerne i medici, una giornata di formazione
completamente dedicata alla E.C.M. - ai massimi livelli qualitativi
riconosciuti dalla Commissione nazionale - corrisponde a circa a 10
crediti formativi E.C.M.
I crediti per il primo
quinquennio sono stati fissati in complessivi 150, con un obbligo
progressivo di crediti da 10 per il primo anno fino a 50 per il quinto anno
(10-20-30-40-50) con un minimo annuale di almeno il 50% del debito formativo
previsto per l'anno e con un massimo annuale del doppio del credito
formativo previsto per l'anno. Il numero dei crediti da conseguire ogni anno
e nel quinquennio è uguale per tutte le categorie. Uno stesso evento
formativo, diretto a più categorie, può avere attribuito un numero di
crediti differente per ciascuna categoria interessata.
La Commissione ha ritenuto
opportuno prevedere una progressione nel numero di crediti acquisibili
annualmente secondo il programma quinquennale così definito:
- 2002 : 10 crediti (con un minimo di cinque ed un massimo
di 20)
- 2003 : 20 crediti (con un minimo di 10 ed un massimo di
40)
- 2004 : 30 crediti
- 2005 : 40 crediti
- 2006 : 50 crediti
Naturalmente, il "valore"
in Crediti formativi E.C.M. non deve essere visto dagli organizzatori degli
eventi formativi come elemento di "giudizio" sul valore scientifico globale
della manifestazione; esso indicherà invece esclusivamente
la rilevanza professionale (o la non rilevanza) di quella particolare
manifestazione ai soli ed esclusivi fini del programma nazionale di
E.C.M., anche alla luce degli obiettivi formativi d'interesse nazionale
.
I Crediti formativi E.C.M.
sono espressi in numeri interi: ogni attività formativa programmata, ossia
ogni evento formativo , si vedrà assegnato un numero di
Crediti formativi E.C.M. calcolato sulla base di una serie di indicatori
appositamente definiti (
griglia di valutazione ).
Cos'è e come
avviene la procedura di accreditamento
L'accreditamento di un
evento formativo, con la relativa attribuzione dei crediti, fa rientrare lo
stesso nel programma nazionale di E.C.M..
A questo scopo, vengono
valutati il programma e gli altri dati forniti dall'organizzatore,
assegnando il punteggio attraverso una serie di parametri di giudizio, o
indicatori di qualità, quali la rilevanza delle attività didattico-formative,
l'importanza degli argomenti, la autorevolezza professionale dei docenti,
l'esistenza o meno di sistemi di valutazione delle attività da parte dei
partecipanti, la qualità della organizzazione, la sua durata, ecc., così
come specificato nella
griglia di valutazione
La Commissione nazionale,
per questa valutazione, si avvale della collaborazione di esperti suddivisi
per specifiche aree professionali. Gli esperti sono scelti tra operatori
della Sanità che hanno accettato di collaborare in via riservata; ad essi
sono trasmesse, via internet, le informazioni (fornite dagli organizzatori)
relative agli eventi formativi per i quali è richiesta l'attribuzione dei
crediti. Se il punteggio complessivo attribuito dagli esperti e dalla
Commissione all'evento formativo avrà superato il valore minimo, allora
l'evento, previo pagamento del >
contributo dovuto , sarà accreditato ai fini della E.C.M..
L'accreditamento consiste
nella assegnazione all'evento di un certo numero di Crediti formativi E.C.M.,
che sono formalmente riconosciuti ai partecipanti all'evento. E' compito
degli organizzatori segnalare ai partecipanti il valore dei Crediti
formativi E.C.M. assegnati dalla Commissione Nazionale e rilasciare agli
stessi un attestato apposito (vedi
facsimile ); l'attestato deve essere conservato dall'interessato per
essere presentato, ai fini della registrazione dei crediti, all'Ordine,
Collegio o Associazione professionale secondo le istruzioni che indicherà la
Commissione nazionale per la formazione continua.
>
Cosa viene accreditato
Gli eventi organizzati che
possono rientrare nel programma di E.C.M. appartengono a due grandi
categorie:
1. Attività formative residenziali
.
E' la modalità di
formazione più tradizionale e diffusa: per partecipare a queste attività
l'utente deve recarsi nella sede in cui esse vengono svolte. Esse consistono
in:
- congresso/simposio/conferenza/seminario
- tavola rotonda
- conferenze clinico-patologiche volte
alla presentazione e discussione epicritica interdisciplinare di specifici
casi clinici
- consensus meeting interaziendali
finalizzati alla revisione delle casistiche per la standardizzazione di
protocolli e procedure operative ed alla pianificazione e svolgimento di
attività legate a progetti di ricerca finalizzata
- corsi di formazione e/o applicazione in
materia di costruzione, disseminazione ed implementazione di percorsi
diagnostico-terapeutici
- corso di aggiornamento tecnologico e
strumentale
- corso pratico finalizzato allo sviluppo
continuo professionale
- progetto formativo aziendale
- corso pratico per lo sviluppo di
esperienze organizzativo-gestionali
- frequenza clinica con assistenza di
tutore e programma formativo presso una struttura assistenziale
2. Attività formative a distanza
.
Si tratta di programmi per
i quali l'utente non deve spostarsi sul luogo di lavoro o dal domicilio, da
svolgersi sia in gruppo che individualmente, usando materiale cartaceo o
informatico. Per questi programmi di formazione a distanza è previsto un
sistema di valutazione con un livello minimo di apprendimento;in altri
termini, l'utente deve superare un "test" che comprovi il raggiungimento di
un certo livello di apprendimento. Le attività formative a distanza
inizieranno ad essere accreditate nel secondo semestre del 2002.
E' da intendersi attività formativa a distanza anche la formazione
residenziale integrata con sistemi di videoconferenza. |